Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Durante l'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militi della Milizia nazionale portuaria, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e salvo l'avanzamento ad anzianita' previsto per i sottocapimanipolo, avra' luogo a scelta comparativa, fermi restando i requisiti di permanenza nel grado e di qualifica richiesti dal regolamento stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1067~art1 · fonte del testo