Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sottufficiali di qualunque grado, i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale portuaria che siano in possesso di qualita' morali, militari e di cultura, tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando e le funzioni del grado superiore e che abbiano reso segnalati servizi nella Milizia nazionale portuaria, possono essere, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilite dal regolamento, promossi al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, purche' abbiano compiuto almeno la meta' del tempo stabilito come permanenza minima nel grado.
tolto: Le proposte di promozione a scelta per meriti speciali sono fatte su speciali relazioni del comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni; esse debbono pero' riportare preventivamente il parere favorevole delle Commissioni di avanzamento con le norme e modalita' stabilite dal regolamento sopra citato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1067~art2 · fonte del testo