Art. 1
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Durante l'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militi della Milizia nazionale portuaria, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e salvo l'avanzamento ad anzianita' previsto per i sottocapimanipolo, avra' luogo a scelta comparativa, fermi restando i requisiti di permanenza nel grado e di qualifica richiesti dal regolamento stesso.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
