Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali di qualunque grado, i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale portuaria che siano in possesso di qualita' morali, militari e di cultura, tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando e le funzioni del grado superiore e che abbiano reso segnalati servizi nella Milizia nazionale portuaria, possono essere, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilite dal regolamento, promossi al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, purche' abbiano compiuto almeno la meta' del tempo stabilito come permanenza minima nel grado.

[2]Le proposte di promozione a scelta per meriti speciali sono fatte su speciali relazioni del comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni; esse debbono pero' riportare preventivamente il parere favorevole delle Commissioni di avanzamento con le norme e modalita' stabilite dal regolamento sopra citato.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1067~art2 · fonte del testo