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[1]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

[2]Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art1 · fonte del testo