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[1]L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non puo' essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare e' in corso.

[2]In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneita' delle competenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianita' saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

[3]La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art10 · fonte del testo