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[1]L'ufficiale primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si e' verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art13 · fonte del testo