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[1]Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianita' distinti per corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.
[2]Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi formano agli effetti dell'avanzamento un solo ruolo. E' pero' in facolta' del Ministro per la marina di suddividere agli effetti dello avanzamento gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi in vari ruoli per categorie e per gruppi di categorie.
[3]In conformita' dei ruoli di anzianita' e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento si compilano annualmente per ogni Corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi di ciascun ruolo.
[4]Per l'anzianita' di grado ed i ruoli di anzianita' valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
