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[1]Il Ministro della marina dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il Ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.

[2]Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte dall'art. 6.

[3]Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.

[4]Nei casi previsti dai due precedenti comma del presente articolo non e' richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 23, comma 2.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art16 · fonte del testo