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La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:
- a)giudicare sull'idoneita' o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, ((fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi));
- b)giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma a) e compilare i relativi quadri di avanzamento;
- c)deliberare sulle proposte di cancellazione dai quadri da essa compilati;
- d)deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 58 e 59 per gli ufficiali indicati nel comma a);
- e)dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorita' degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
