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La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate ai comma a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina dal grado di guardia marina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina, e le attribuzioni di cui ai comma b), c), e d) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art19 · fonte del testo