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Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualita' che si richiedono ai capi di una gerarchia che e' specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
