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[1]La Commissione ordinaria di avanzamento e' costituita come segue:
- a)dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;
- b)dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina;
- c)dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;
- d)dal Sottocapo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;
- e)dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;
- f)da due ufficiali generali o superiori piu' elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero o presso i Corpi consultivi della Regia Marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi navali, dei Corpi di sanita', di commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo Corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;
- g)dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e dall'ufficiale capo della sezione Corpo Reale equipaggi marittimi presso la direzione generale del personale e dei servizi militari.
[2]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma a), b), c), d), e).
[3]Per gli ufficiali degli altri Corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma, a), b), c), d), e), e quelli appartenenti al Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma f); per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e per gli ufficiali meccanici la Commissione ordinaria di avanzamento e' costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c), d) e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del corpo del genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla lettera g).
[4]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926
