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Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facolta' di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
