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Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facolta' di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art22 · fonte del testo