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[1]Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneita' all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

[2]Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia marina dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonche' dagli ufficiali dello stesso Corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, gia' inscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative alla loro compilazione saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art23 · fonte del testo