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[1]Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

[2]La votazione per l'idoneita' o non idoneita' dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto segreto.

[3]L'idoneita' agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianita' e' pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parita' dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianita' indica giudizio di non idoneita'.

[4]L'idoneita' all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso e' pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

[5]La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso e' determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art24 · fonte del testo