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[1]I deliberati delle competenti Commissioni di avanzamento sono resi definitivi quando approvati dal Ministro della marina.

[2]Il Ministro della marina puo' eseguire fra gli iscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene piu' rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.

[3]I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto Ministeriale che li approva.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art26 · fonte del testo