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Il Ministro per la marina ha facolta' di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro di avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente alla approvazione del quadro. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovra' essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi, all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di tale Commissione e' definitivo quando e' approvato dal Ministro della marina.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art27 · fonte del testo