Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti commissioni, esaminati i rapporti di cui all'art. 28, non possiede piu' l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, e' cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
