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[1]((I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal Ministro per la marina soltanto a quegli ufficiali che per qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare. Quando trattasi di ufficiali aventi grado di capitano di vascello o corrispondente o superiore l'assegnazione sara' fatta, sentito il parerci del Capo di Stato Maggiore della marina)).
[2]Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro delle comunicazioni seguendo gli stessi criteri.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
