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[1]I quadri di avanzamento cessato di avere vigore con la data di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

[2]E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finche' non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

[3]Per gli ufficiali inscritti in quadro perche' giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'art. 59, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art32 · fonte del testo