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[1]All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non inscritti sul quadro, nel quale sono inscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art34 · fonte del testo