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[1]L'ufficiale fuori quadro organico e' promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale cosi' promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si fara' luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

[2]Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si dara' piu' corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art36 · fonte del testo