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[1]L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti al corso di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche, e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[2]A tale corso prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita della Regia accademia navale, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare il corso per ragioni di Regio servizio o per infermita' temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente il disposto dell'art. 39.
[3]Agli ufficiali che frequentano il corso non e' concesso di ripeterlo in caso di insuccesso.
[4]Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 1° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare il corso di comando in vari gruppi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
