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[1]L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme dell'art. Agli scrutinandi sara' pero' attribuito per la classifica di cui all'art. 24 un punto di anzianita' e non si fara' luogo a spostamenti fra i classificati con punti assai prossimi, come sara' disposto col regolamento. I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del genio navale a mente dell'art. 45 comma c) della legge sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine gia' inscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel Corpo del genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24.

[2]I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

[3]Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di eta' del proprio grado.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art44 · fonte del testo