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I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 33, paragrafo 4°.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
