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E' data facolta' al Ministro della marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la meta' delle condizioni di imbarco in servizio di macchina. Il numero di tali ufficiali sara' determinato con disposizione ministeriale, ma non potra' eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
