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[1]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta dopo l'esperimento in comando navale e capitani di fregata.

[2]La Commissione ordinaria di avanzamento procedera' all'esame degli ufficiali suddetti e ne proporra' l'inscrizione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano:

  • a)non meno di 15 ventesimi per le loro qualita' tecnico-professionali e di carattere;
  • b)non meno di 15 ventesimi al corso di comando di cui all'art. 41;
  • c)non meno di 33 ventesimi complessivamente fra i due punti suddetti.

[3]Le modalita' relative saranno indicate dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art48 · fonte del testo