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[1]L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianita', per concorso, a scelta, assoluta o a scelta comparativa, come e' indicato negli articoli seguenti.

[2]La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovra' essere inspirata ad una progressiva severita' di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art5 · fonte del testo