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I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 33 comma c) sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
