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[1]Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro della marina, se da questo approvate. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.
[2]Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.
[3]Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.
[4]Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
