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[1]Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro della marina, se da questo approvate. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.

[2]Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.

[3]Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.

[4]Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 13 parole tolte, 156 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il grado di Grande Ammiraglio puo' essere conferito solamente per azioni di guerraaggiunto: Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro della marina, se da questo approvate. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.

aggiunto: Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.

aggiunto: Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.

aggiunto: Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art57 · fonte del testo