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[1]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda meno di 10.
[2]Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
