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[1]Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro della marina, se da questo approvate. Esse pero' dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.
[2]Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.
[3]Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.
[4]Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
