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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':
[2]1° ufficiali di complemento;
[3]2° ufficiali in ausiliaria;
[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[5]4° ufficiali della riserva navale.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
