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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':

[2]1° ufficiali di complemento;

[3]2° ufficiali in ausiliaria;

[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[5]4° ufficiali della riserva navale.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art60 · fonte del testo