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Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita' con formemente a quanto e' stabilito dall'art. 14 per gli ufficiali in servizio permanente.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art61 · fonte del testo