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Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianita' con formemente a quanto e' stabilito dall'art. 14 per gli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
