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Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento ((o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
