Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento ((o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio)).

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 67 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

… astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamentotolto: .

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art64 · fonte del testo