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Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa per ogni ruolo dei vari Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianita'.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
