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Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui gli articoli 23 comma 1°, 24 a 32 e 34, riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
