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Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art72 · fonte del testo