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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

[2]Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 58 e 59.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art73 · fonte del testo