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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.
[2]Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 58 e 59.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
