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In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneita' che fossero, eventualmente, prescritti;
- b)le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;
- c)i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica stabiliti dalla presente legge e dalle annesse tabelle sono ridotti a meta'.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
