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Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente - durante il tempo di guerra - le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2° comma dell'articolo 23.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
