Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. Leggi il testo vigente →
[1]Per i colonnelli e tenenti colonnelli del genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio reparti macchine si intende equipollente a quello richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del genio navale.
[2]Per i colonnelli del genio navale attualmente in servizio il periodo di direzione assolto nel grado di tenente colonnello equivarra' a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello.
[3]I maggiori del genio navale attualmente in servizio potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[4]I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianita' di grado anteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[5]I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianita' di grado posteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore compiendo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[6]I tenenti del genio navale che all'entrata in vigore della presente legge siano gia' in quadro di avanzamento potranno avanzare al grado di capitano senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B. Essi dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.
[7]I tenenti del genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianita' di grado anteriore al 1° gennaio 1925, potranno avanzare al grado di capitano compiendo solo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.
[8]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926
