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((Nulla e' variato alle disposizioni del R. decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919 convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva tranne che per gli ufficiali del Corpo delle armi navali. Detti ufficiali potranno avanzare sino ai piu' alti gradi. Essi rientreranno definitivamente in ruolo man mano che si verificheranno vacanze dovute a cessazione dal servizio permanente effettivo di pari grado dello stesso Corpo)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 2 parole tolte, 44 parole aggiunte.

Nulla e' variato alle disposizioni del R. decreto-legge tolto: numero aggiunto: n. 1468 in data 10 agosto 1919tolto: , convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva tolto: navale aggiunto: tranne che per gli ufficiali del Corpo delle armi navali. Detti ufficiali potranno avanzare sino ai piu' alti gradi. Essi rientreranno definitivamente in ruolo man mano che si verificheranno vacanze dovute a cessazione dal servizio permanente effettivo di pari grado dello stesso Corpo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art80 · fonte del testo