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((Nulla e' variato alle disposizioni del R. decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919 convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, relativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva tranne che per gli ufficiali del Corpo delle armi navali. Detti ufficiali potranno avanzare sino ai piu' alti gradi. Essi rientreranno definitivamente in ruolo man mano che si verificheranno vacanze dovute a cessazione dal servizio permanente effettivo di pari grado dello stesso Corpo)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
