Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che prevengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.
tolto: Nulla e' variato a quanto dispone il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono gia' promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.
tolto: Quanto sopra e' ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del R. decreto-legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.
tolto: Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'art. 43 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art81 · fonte del testo