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[1]Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.

[2]((Pero' i capitani commissari aventi anzianita' di grado compresa fra il l° gennaio 1921 e il 1° luglio 1925, a qualunque reclutamento appartengano, costituiranno un unico corso agli effetti dell'art. 42 per l'avanzamento per concorso a maggiore.

[3]Con decreto del Nostro Ministro per la marina saranno stabilite le norme e le modalita' da seguirsi per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali predetti)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1929 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1929

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 maggio 1929. 61 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Pero' i capitani commissari aventi anzianita' di grado compresa fra il l° gennaio 1921 e il 1° luglio 1925, a qualunque reclutamento appartengano, costituiranno un unico corso agli effetti dell'art. 42 per l'avanzamento per concorso a maggiore.

aggiunto: Con decreto del Nostro Ministro per la marina saranno stabilite le norme e le modalita' da seguirsi per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali predetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art82 · fonte del testo