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[1]Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.
[2]((Pero' i capitani commissari aventi anzianita' di grado compresa fra il l° gennaio 1921 e il 1° luglio 1925, a qualunque reclutamento appartengano, costituiranno un unico corso agli effetti dell'art. 42 per l'avanzamento per concorso a maggiore.
[3]Con decreto del Nostro Ministro per la marina saranno stabilite le norme e le modalita' da seguirsi per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali predetti)).
Testo in vigore dal 21 maggio 1929 al 27 novembre 1929
