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Gli ufficiali di qualsiasi grado o corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'art. 80) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
