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Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale sono stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
