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Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento. ((Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
