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Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento. ((Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso)).

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 67 parole tolte, 64 parole aggiunte.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art85 · fonte del testo