Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338 sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:
tolto: a) che per l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento si osservano le disposizioni della presente legge;
tolto: b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma se trattasi di avanzamento ad anzianita' o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli; se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;
tolto: c) che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento, quando e' preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in piu', all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari corpi;
tolto: d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo Corpo di eguale anzianita' nel ruolo del servizio permanente.
tolto: Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art86 · fonte del testo